A NORMA DELLA LEGGE 4/2013
Essere operativi non significa necessariamente essere qualificati e viceversa: un professionista qualificato non necessariamente è in grado di essere operativo. Per fare chiarezza su questo aspetto qui di seguito riportiamo una comparazione di riflessioni tratte da: DL 4/2013 e sito CONACREIS (www.conacreis.it).
Facciamo chiarezza sulla legge n. 4/2013
Questa Legge è liberale e si presenta come una “griglia di base” che lascia spazio a “opportune declinazioni” delle diverse tipologie professionali, dando vita a possibili successive regolamentazioni poste sotto l’egida del Ministero dello Sviluppo Economico. Le professioni non organizzate in ordini e collegi sono disciplinate e regolamentate dalla Legge, che non crea nuove “riserve di legge” ma permette al mercato professionale italiano di allinearsi al modello europeo di valorizzazione delle competenze, sia tecniche che professionali.
L’obiettivo della legge, quindi, non è quello di riconoscere la professione, ma dare la possibilità di organizzare le professioni non regolamentate attraverso la costituzione di associazioni/elenchi professionali (Legge 4/2013 all’art. 2 comma 1 “Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza). E’ facile comprendere che, a causa dei diversi contenuti delle molte professioni, questo lavoro di “riordino” richiederà un tempo molto lungo.
Immediatamente operativi, sono invece i benefici che la Legge 4/2013 sta portando nel mondo delle bio-discipline, in particolare:
- consente di fare quello che già precedentemente si poteva fare, riconoscendo la libertà di operare a chiunque lo desideri, purché pratichi azioni che non interferiscono con altre professioni regolamentate (per esempio: professioni sanitarie, di psicologia, di medicina, di estetica, fisioterapia etc…).
- permette di valorizzare i professionisti che sono iscritti a un’Associazione di Categoria Professionale;
- riconosce la possibilità di operare/lavorare anche dei professionisti che NON sono iscritti a nessuna Associazione/Elenco di Categoria Professionale (previa apertura di partita iva e secondo quanto precisato dal punto 1);
- regolamenta l’operato delle associazioni professionali che hanno il compito di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti;
- ci conduce verso una maggior chiarezza operativa dei professionisti italiani delle bio-discipline attraverso l’iscrizione ad una associazione professionale accreditata che li rappresenti anche verso i colleghi del’Unione Europea attraverso l’ EQF European Qualification Framework (un framework, un protocollo, un processo di lavoro che organizza e rende chiare le conoscenze, abilità e competenze di lavoratori e professionisti della Comunità Europea per valutare/monitorare gli standard di qualificazione professionale dei singoli Paesi**);
- tutela il cliente/utente, poiché la legge gli consente di poter verificare, presso lo sportello a lui dedicato nei siti delle associazioni di categoria, se il suo professionista è in possesso dell’attestazione di qualificazione professionale ed è in regola con gli aggiornamenti richiesti;
- mette, (finalmente), il professionista nella condizione di esprimere ciò che fa in modo che l’utente si riconosca in un eventuale trattamento e “scelga consapevolmente” un professionista rispetto ad un’altro, magari anche non in possesso delle relative attestazioni. Anche questa libertà di scelte, secondo la Comunità Europea è sinonimo di “libero mercato”;
- vigila, (seppur solo formalmente *), attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico, le associazioni di Categoria professionale, le quali, per rispondere ai requisiti richiesti dalla legge possono essere accreditate anche in forma aggregativa.
Scarica qui il PDF della Legge n.4/2013
NOTE:
*Art. 2 comma 7: L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
**Ulteriori informazioni sul “EQF – European Qualification Framework”, si reperiscono all’ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.isfol.it), in particolare a questi link: www.isfol.it/eqf – www.isfol.it/eqf/che-cose . Altra semplice presntazione su Wikipedia : https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_europeo_delle_qualifiche.
***Informiamo che non tutte le Associazioni di Categoria Professionale sono presenti nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, invitiamo a prendere visione dell’effettiva iscrizione sul sito del Ministero nella sezione “per il cittadino” (www.sviluppoeconomico.gov.it) e/o nel registro del COLAP (www.colap.it)
Operatività
Essere operativo significa poter dimostrare di aver acquisito delle competenze e di poterle praticare sia in proprio (previa apertura di partita IVA), in collaborazione con aziende del settore o come dipendente. Per fare ciò è necessario frequentare corsi e percorsi con rilascio di attestazioni, diplomi, certificati etc.. che documentino le reali capacità acquisite dallo studente.
Diventa quindi importante scegliere corsi e percorsi che rilascino reali attestazioni di merito e che abbiano (almeno), le seguenti caratteristiche:
- durata di minimo 200 ore complessive tra studio e pratica per poter avviare la professione;
- rilascio, da parte della scuola, di attestazioni di frequenza e di merito/profitto (rilasciati in base a cosa effettivamente sono, ovvero: se faccio un esame annuale per l’accesso all’anno successivo o se faccio esami di fine corso, etc.. è più proprio parlare di attestazioni di merito/profitto; se non faccio esami è meglio parlare di attestazioni di frequenza);
- rilascio, da parte della scuola, di attestazioni ad ogni livello di formazione e/o al termine di ciascun corso, in modo da poter sempre documentare la specifica attività appresa;
- formazione principalmente esperienziale e completata da adeguato periodo di stage/praticantato con supervisione;
- possibilità di riconoscimento delle certificazioni ottenute per accedere ad una possibile, futura, qualifica professionale;
- insegnamento impartito da docenti di grande esperienza o che esercitano professionalmente la materia insegnata.
CONCLUSIONE
Auspicando di aver fornito, con il presente articolo, spunto di riflessione e di analisi, ricordiamo che tutti i percorsi e corsi formativi e di crescita personale di Centro Olos sono strutturati secondo i sopraelencati principi. I professionisti e gli operatori che Centro Olos forma, sono persone che operano nella relazione di aiuto sviluppando consapevolezza e Ben-Essere attraverso differenti discipline avendo scelto “la via della presenza” considerando l’essere umano nella sua globalità ed Unità.
Aver avuto un’esperienza di Sé, attraverso la capacità di autosservazione e il desiderio di voler alimentare un continuo percorso di sviluppo della propria consapevolezza, sono l’elemento distintivo del gruppo professionale Centro Olos.